Statuto dell’associazione culturale «Consulta Universitaria per la Storia Greca e Romana», deliberato all’unanimità nell’assemblea convocata a Roma, presso l’Istituto Italiano per la Storia Antica (via Milano 76), il giorno 22 ottobre 2011 alle ore 11, modificato all’unanimità nell’Assemblea convocata a Roma, presso l’Università di Roma Tre (via Ostiense 234), il giorno 10 marzo 2018.

 

Art. 1.

È costituita la Consulta Universitaria per la Storia Greca e Romana, organismo di consultazione permanente con il compito di promuovere, favorire e coordinare le iniziative scientifiche, culturali ed istituzionali riguardanti l’ambito degli studi sulla civiltà greca e romana.

Essa è apolitica, volontaria, aconfessionale, non persegue scopi di lucro ed ha una struttura democratica.

La Consulta Universitaria per la Storia Greca e Romana, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, tra le quali la discussione di problemi di interesse comune, il mantenimento di rapporti con vari organi istituzionali quali il MIUR, il CUN e le associazioni scientifiche relative ad altri settori scientifico-disciplinari, la promozione di convegni e incontri di studio su temi inerenti all’ambito della storia antica, e assumere ogni altra iniziativa atta a al raggiungimento degli scopi dell’associazione.

L’Associazione potrà svolgere attività di promozione delle proprie iniziative e di quelle organizzate dai soci, attraverso opportune forme di comunicazione, ed eventuale attività di pubblicazione e diffusione dei risultati delle attività culturali.

L’associazione, che non ha fini di lucro, ha sede ufficiale a Roma, presso l’Istituto Italiano per la Storia antica, via Milano 76, ma può riunirsi all’occorrenza in altra sede, sempreché in Italia.

La durata dell’Associazione è di anni 50 (cinquanta) dalla data di costituzione e la stessa potrà essere prorogata con delibera dell’Assemblea degli associati.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai residui di gestione, dalle quote dei soci, da contributi di enti pubblici o privati, da altri eventuali assegni e/o redditi o proventi da lasciti e da donazioni.

 

Art. 2.

Sono soci ordinari di diritto, a richiesta, tutti i docenti universitari in servizio e collocati a riposo (di prima, seconda fascia e ricercatori, compresi quelli a tempo determinato) degli insegnamenti, comunque denominati, rientranti nei settori scientifico-disciplinari di storia greca e di storia romana, attualmente indicati rispettivamente come L-ANT/02 e L-ANT/03, ora ricompresi nel settore concorsuale 10/D Storia antica.

Sono soci aderenti coloro i quali, indipendentemente dalla posizione accademica che eventualmente ricoprono in Italia e all’estero, svolgano attività di insegnamento e/o di ricerca nell’ambito della storia greca e romana e facciano al Presidente richiesta, motivata e corredata da un curriculum. Per l’ammissione le richieste dovranno essere esaminate e approvate dalla Giunta, che ne darà comunicazione ai soci; successivamente l’approvazione dovrà essere ratificata dall’Assemblea.

È previsto il pagamento di una quota annuale che deve essere versata, di norma, entro la data della prima seduta ordinaria dell’Assemblea dei soci. Il mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi comporta la decadenza dalla qualifica di socio.

È prevista la possibilità di recesso dalla Consulta.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

  • recesso o morte del socio;
  • morosità che verrà dichiarata dalla Giunta esecutiva.

L’adesione all’associazione attribuisce all’associato il diritto, nell’ambito dell’Assemblea, ad un singolo voto (ai sensi del secondo comma dell’art. 2532 c.c.) per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per l’approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario nonché per la nomina delle cariche sociali e degli organi direttivi dell’Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

 

Art. 3.

Sono organi della Consulta:

  1. l’Assemblea generale dei soci;
  2. il Presidente;
  3. la Giunta;
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Art. 4.

L’assemblea generale, composta da tutti i soci, delibera sulle attività della Consulta e sul bilancio annuale preventivo e consuntivo, sulla modifica del presente statuto, su tutti gli argomenti di carattere generale posti all’ordine del giorno esprimendo, se del caso, pareri o raccomandazioni, sull’anticipato scioglimento dell’associazione.

Elegge a scrutinio segreto il Presidente e i membri della Giunta. È presieduta dal Presidente, secondo le norme di cui all’art. 5. È convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno due volte all’anno e in seduta straordinaria ogni volta che la convocazione sia deliberata dalla Giunta o sia richiesta da almeno un quinto dei soci.

La Giunta provvede a tutti gli atti necessari ed utili all’efficienza dell’Associazione:

  • esamina i bilanci preventivi e consuntivi nonché la relazione della gestione finanziaria da parte dei Revisori dei Conti da presentare all’assemblea per la sua approvazione;
  • delibera eventuali regolamenti interni da far approvare all’assemblea.

I libri sociali dove dovranno essere trascritti i verbali e riportati i bilanci approvati sono: libro delle Assemblee, libro delle deliberazioni della Giunta esecutiva e libro dei soci.

 

Art. 5.

Il Presidente è eletto tra i soci ordinari a scrutinio segreto dall’assemblea e resta in carica per tre anni.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell’associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio, convoca le adunanze sia dell’assemblea generale sia della Giunta, stabilendo l’ordine del giorno ed inserendovi anche argomenti su richiesta di almeno un membro della Giunta o di almeno un quinto dei soci.

Il Presidente ha la firma sociale della Consulta e può delegare il tesoriere per le spese correnti. Coadiuvato dal tesoriere, provvede inoltre all’amministrazione delle entrate e delle spese secondo le delibere dell’assemblea generale e dei bilanci da essa approvati; vigila sulla conservazione del patrimonio e firma, unitamente con il Tesoriere, gli ordini di pagamento; con l’autorizzazione del Presidente, il Tesoriere firma disgiuntamente gli ordini di pagamento.

Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente prevale.

 

Art. 6.

La Giunta è eletta tra i soci ordinari a scrutinio segreto dall’assemblea generale dei soci ed è composta dal Presidente e da 6 soci, di cui, ove possibile, almeno 2 del settore scientifico-disciplinare L-ANT/02 e almeno 2 del settore scientifico-disciplinare L-ANT/03. I membri della Giunta durano in carica tre anni e designano all’interno di essa il Vicepresidente, il segretario ed il tesoriere.

La Giunta coadiuva il Presidente nella gestione della Consulta; cura insieme con il Presidente la redazione dei bilanci e della relazione annuale; si occupa delle forme e modalità di cooperazione con le altre componenti universitarie delle discipline indicate all’art. 2. Si riunisce in via ordinaria almeno due volte all’anno e in via straordinaria su convocazione del Presidente e su richiesta della maggioranza dei membri.

 

Art. 7.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

 

Art. 8.

Il tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione amministrativa della Consulta e firma, congiuntamente con lui, gli ordini di pagamento. Può ricevere la delega del Presidente per quanto riguarda le spese correnti.

 

Art. 9.

Il segretario cura l’attuazione delle delibere dell’assemblea generale e della Giunta nonché il lavoro amministrativo ed organizzativo. Cura la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco dei soci e dei libri dei verbali delle Assemblee e della Giunta.

Le modalità e le condizioni per l’espletamento delle sue funzioni sono stabilite dalla Giunta.

 

Art. 10.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre soci effettivi (oltre a due supplenti), eletti per tre anni dall’assemblea generale. Spetta loro il controllo della gestione finanziaria dell’associazione, il cui patrimonio è costituito da:

  1. quote sociali;
  2. contributi di enti pubblici e privati;
  3. donazioni;
  4. altri eventuali redditi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto a presentare annualmente una relazione all’assemblea.

 

Art. 11.

Non sono consentiti più di due mandati consecutivi per le seguenti cariche:

  1. Presidente;
  2. Membro della Giunta;
  3. Revisore dei Conti.

È anche fatto divieto di cumulo per tali cariche, nonché per quelle di Vicepresidente, di segretario e di tesoriere.

 

Art. 12.

Le adunanze dell’assemblea generale sono valide in prima convocazione e in seconda convocazione quando sia presente almeno un quinto dei soci. È ammessa al massimo una delega, che concorre alla determinazione del numero legale. L’avviso di convocazione deve essere comunicato agli interessati, insieme con l’ordine del giorno scritto, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Per motivate ragioni di urgenza il Presidente, sentita la Giunta, può convocare l’assemblea generale e la Giunta in via breve.

 Le votazioni per le elezioni devono avvenire a scrutinio segreto. Nelle elezioni del Presidente risulterà eletto il socio che raccoglierà un numero di suffragi pari alla metà più uno del numero dei votanti e, se nel primo scrutinio non si raggiungerà tale maggioranza, in seconda votazione sarà eletto il socio che avrà il maggior numero dei voti. Le preferenze possono essere in numero di una per ciascun elettore.

Nelle elezioni dei componenti della Giunta risulteranno eletti i 6 candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Le preferenze possono essere in numero di 3 per ciascun elettore.

In tutte le elezioni, in caso di parità dei voti per due o più candidati, sarà nominato il più anziano di età. È ammessa una sola delega. Nel caso di delega, il delegato è autorizzato a una doppia e distinta espressione di voto.

Le votazioni relative a persone vengono effettuate a scrutinio segreto.

Le restanti votazioni hanno luogo ordinariamente per alzata di mano; devono tuttavia essere fatte a scrutinio segreto, a richiesta anche di un solo socio, con i medesimi quorum deliberativi e costitutivi.

È ammessa anche la votazione telematica e/o postale, ad esclusione dei casi che prevedono la segretezza. Sia i voti espressi per posta sia quelli trasmessi per via telematica sono validi solo se pervenuti entro il giorno precedente a quello dell’assemblea.

Le cariche durano un triennio sino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo. Qualora nel corso del triennio si verifichino delle vacanze all’interno della Giunta, subentrano i membri che seguono nella graduatoria stabilita in base ai voti ottenuti nell’ultima votazione per ciascuna carica, ovvero si procederà, nell’assemblea successiva, all’elezione dei componenti mancanti.

Qualora si verifichi la vacanza del Presidente, Il decano dei soci ordinari procede alla convocazione straordinaria dell’assemblea generale per l’elezione a tale carica, a completamento del precedente mandato.

 

Art. 13.

L’esercizio finanziario dell’associazione così come l’anno sociale, decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio la Giunta direttiva è convocata per l’esame del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede legale almeno 15 giorni prima dell’assemblea per poter essere consultato da ogni socio.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre.

Salvo contrarie disposizioni di legge, durante la vita dell’Associazione è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

 

Art. 14.

Le modifiche al presente statuto devono essere proposte all’assemblea generale o dalla Giunta o da almeno un quinto dei soci e debbono essere integralmente notificate ai soci insieme con l’ordine del giorno dell’assemblea, in cui saranno discusse; in tale ordine del giorno devono costituire il primo punto. Le delibere dell’assemblea in proposito sono valide se prese con la maggioranza assoluta dei soci. È ammessa una sola delega.

La sede legale di cui all’art. 1 del presente statuto può essere variata dall’assemblea che delibera il rinnovo delle cariche sociali. La votazione segue le medesime regole del rinnovo delle cariche sociali.

 

Art. 15.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.