2011-20-01 – Regolamento per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale

2011-20-01 – Regolamento per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale

Regolamento per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari

[su_divider top=no]

 

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 33, sesto comma, 87 e 117, sesto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario e, in particolare, l’articolo 16, comma 2;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ……;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del……;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sentiti il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza dei rettori delle università italiane;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ……;

Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
Emana il seguente regolamento:

 

ART. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per Ministro e Ministero, il Ministro e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

b) per legge, la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

c) per fascia o fasce, le fasce dei professori ordinari e dei professori associati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

d) per abilitazione, l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16, comma 1, della legge;

e) per settori concorsuali, macrosettori concorsuali e settori scientifico-disciplinari, i settori concorsuali, i macrosettori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all’articolo 15, comma 1, della legge;

f) per commissione, la commissione nazionale di cui all’articolo 16, comma 3, lettera f), della legge;

g) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;

h) per CRUI, la Conferenza dei rettori delle università italiane;

i) per ANVUR, l’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca.

 

ART. 2 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conseguimento dell’abilitazione attestante la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari.

 

ART. 3 – Abilitazione scientifica nazionale

1. Le procedure per il conseguimento dell’abilitazione sono indette inderogabilmente con cadenza annuale con decreto del competente Direttore generale del Ministero, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari.

2. Il decreto di cui comma 1 è adottato nel mese di ottobre di ogni anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dell’Unione europea, nonché sui siti del Ministero, dell’Unione europea e di tutte le università italiane. Il decreto stabilisce le modalità ed i termini, non inferiori a venti e non superiori a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero, per la presentazione delle domande e della relativa documentazione.

3. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge, la durata dell’abilitazione è di quattro anni dal suo conseguimento.

4. Il mancato conseguimento dell’abilitazione preclude la partecipazione a tutte le procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per la medesima fascia oppure per la fascia superiore.

5. Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco, sono presentate al Ministero per via telematica con procedura validata dal Comitato di cui all’articolo 7, comma 6.

 

ART. 4 – Criteri di valutazione

1. Il Ministro, con proprio decreto, definisce criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, ai fini della valutazione dei candidati di cui all’articolo 6, comma 5. Con lo stesso decreto può essere previsto un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell’abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare. In ogni caso tale numero non può essere inferiore a dodici.

2. Ogni cinque anni si procede alla verifica dell’adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui al comma 1, sentiti il CUN e l’ANVUR. La revisione o l’adeguamento degli stessi è disposta con decreto del Ministro anche tenendo conto dei risultati della valutazione delle politiche di reclutamento di cui all’articolo 5, comma 5, della legge.

 

ART. 5 – Sedi delle procedure

1. Le procedure per il conseguimento dell’abilitazione si svolgono presso le università individuate, mediante sorteggio effettuato, per ciascun settore concorsuale, nell’ambito di una lista di quelle aventi strutture idonee. La lista è formata dal Ministero, su proposta della CRUI, e aggiornata ogni due anni. L’elenco delle sedi è inserito nel decreto di cui all’articolo 3, comma 1.

2. Le università individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l’espletamento delle procedure, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per ciascuna procedura di abilitazione l’università nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità previste dal presente regolamento.

4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono posti a carico dell’ateneo ove si espleta la procedura per l’attribuzione dell’abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.

 

ART. 6 – Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia

1. Per l’espletamento delle procedure di cui all’articolo 3, comma 1, con decreto adottato ogni due anni dal competente Direttore generale del Ministero, nel mese di maggio, è avviato il procedimento preordinato alla formazione di una commissione nazionale per ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri.

2. Con successivo decreto, il Direttore generale del Ministero costituisce un’apposita lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento, che hanno presentato domanda per esservi inclusi. Quattro dei membri della commissione sono individuati mediante sorteggio all’interno della lista medesima.

3. Gli aspiranti commissari, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1, presentano esclusivamente tramite procedura telematica, validata ai sensi dell’articolo 3, comma 5, la domanda al Ministero, attestando il possesso della positiva valutazione di cui all’articolo 6, comma 7, della legge e allegando il curriculum e la documentazione concernente la complessiva attività scientifica svolta, con particolare riferimento all’ultimo quinquennio. Possono candidarsi all’inserimento nella lista i professori ordinari di università italiane.

4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e parametri di qualificazione scientifica, stabiliti dal decreto di cui all’articolo 4, comma 1, coerenti con quelli richiesti, ai sensi del medesimo decreto, ai candidati all’abilitazione per la prima fascia nel settore concorsuale per il quale è stata presentata domanda.

5. Le modalità di accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari sono definite dal decreto di cui all’articolo 4, comma 1. Il Ministero rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.

6. Nell’ipotesi in cui il numero dei professori inseriti nella lista di cui al comma 2 è inferiore a otto, si provvede all’integrazione della stessa mediante l’inserimento degli altri professori afferenti al macrosettore concorsuale.

7. Il quinto commissario è individuato mediante sorteggio all’interno di un’apposita lista, predisposta dall’ANVUR, composta da almeno quattro studiosi od esperti di livello pari a quello degli aspiranti commissari di cui al comma 2, in servizio presso università di un Paese aderente all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), diverso dall’Italia. Nella redazione della lista, l’ANVUR assicura il rispetto delle condizioni di cui al comma 8, secondo periodo, e delle tabelle di corrispondenza di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), della legge. L’ANVUR assicura altresì la coerenza del curriculum degli aspiranti commissari con i criteri e i parametri di cui all’articolo 16, comma 3, lettera h), della legge e rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.

8. Fermo restando il divieto di partecipazione di più commissari in servizio nella medesima università, per motivate esigenze connesse alla formazione della commissione è possibile procedere alla nomina di un secondo commissario in servizio presso il medesimo ateneo. I commissari non possono far parte contemporaneamente di più di una commissione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell’abilitazione relative a qualunque settore concorsuale.

9. La formazione della lista di cui al comma 2 assicura la presenza, in ciascuna commissione, di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari.

10. Per la formazione di ciascuna commissione, il competente Direttore generale del Ministero definisce con decreto, anche avvalendosi di procedure informatizzate, l’elenco dei soggetti inclusi nella lista di cui al comma 2, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9.

11. I commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere esentati dalla ordinaria attività didattica, dovendo tuttavia garantire lo svolgimento delle sessioni di esame.

12. Le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere motivate. Le stesse hanno effetto a decorrere dall’adozione del decreto di accettazione da parte del competente Direttore generale del Ministero.

13. La commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del competente Direttore generale del Ministero, nel mese di settembre, e resta in carica due anni.

14. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati sul sito del Ministero.

 

ART. 7 – Operazioni di sorteggio

1. Formata la lista secondo le modalità di cui all’articolo 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, i componenti della commissione per l’abilitazione sono sorteggiati mediante lo svolgimento delle seguenti operazioni:

a) collocazione in ordine alfabetico di tutti i componenti della lista;

b) attribuzione a ciascuno dei predetti componenti di un numero d’ordine; in caso di omonimia l’ordine di priorità è definito sulla base della data di nascita.

2. Al fine di assicurare il rispetto della condizione di cui all’articolo 6, comma 9, si procede al sorteggio di un commissario per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari, ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari. Nell’ipotesi in cui il numero dei predetti settori scientifico-disciplinari è inferiore a quattro, si procede all’integrazione del numero occorrente mediante sorteggio tra i restanti componenti della lista. Nell’ipotesi in cui il numero dei settori scientifico-disciplinari di cui al primo periodo è superiore a quattro, si procede al sorteggio di un componente della lista per ciascuno di essi e, successivamente, al sorteggio di quattro commissari nell’ambito dei componenti così sorteggiati.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al sorteggio dei componenti della lista di cui all’articolo 6, comma 7.

4. I commissari sorteggiati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 quali componenti di due o più commissioni devono optare per una sola di esse entro 10 giorni dalla comunicazione per via telematica da parte del Ministero dei risultati del sorteggio. Nel caso di mancato esercizio dell’opzione nel termine di cui al primo periodo la commissione di appartenenza è individuata mediante sorteggio e si procede alla sostituzione del medesimo commissario nell’altra o nelle altre commissioni.

5. In tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario si procede ad un nuovo sorteggio secondo le modalità di cui al presente articolo. Sono fatti salvi gli atti della commissione compiuti prima della sostituzione.

6. Il sorteggio avviene tramite procedure informatizzate, preventivamente validate da un Comitato tecnico composto da non più di cinque membri, che opera a titolo gratuito ed è nominato con decreto del Ministro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all’articolo 3, comma 2, decorre il termine previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine sono inammissibili istanze di ricusazione dei commissari.

8. Il commissario che cessa dal servizio durante lo svolgimento dell’incarico viene dichiarato decaduto con provvedimento del Direttore generale del Ministero.

 

ART. 8 – Lavori delle commissioni

1. Ciascuna commissione, insediatasi presso l’università in cui si espletano le procedure di abilitazione, elegge tra i propri componenti il presidente ed il segretario. Nella prima riunione la commissione definisce altresì le modalità organizzative per l’espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia. Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo di due giorni al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, il quale ne assicura la pubblicità sul sito dell’università per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione. La successiva riunione della commissione può tenersi solo a partire dall’ottavo giorno successivo alla pubblicazione.

2. Espletati gli adempimenti di cui al comma 1, le commissioni accedono per via telematica alla lista delle domande, all’elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche nonché alla relativa documentazione, presentati ai sensi dell’articolo 3, comma 5. Per garantire la riservatezza dei dati l’accesso avviene tramite codici di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei commissari.

3. La commissione nello svolgimento dei lavori può avvalersi della facoltà di cui all’articolo 16, comma 3, lettera i), della legge.

4. La commissione attribuisce l’abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte.

5. La commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti.

6. Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande dei candidati.

7. La commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione alla procedura di abilitazione per ciascuna fascia, sono redatti i verbali delle singole riunioni contenenti tutti gli atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero.

8. I giudizi individuali espressi dal commissario di cui all’articolo 6, comma 7, e i pareri pro veritate di cui al comma 3 possono essere resi anche in una lingua comunitaria diversa dall’italiano.

 

ART. 9 – Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, le procedure per la formazione delle commissioni e per il conseguimento dell’abilitazione sono avviate, rispettivamente, entro 30 e 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per le procedure di cui al comma 1 non è richiesto il possesso del requisito della positiva valutazione di cui all’articolo 6, comma 3, ai fini della candidatura a componente delle commissioni.

3. Nella prima tornata delle procedure di abilitazione, qualora l’ANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formare la lista di studiosi ed esperti in servizio all’estero di cui all’articolo 6, comma 7, in relazione a uno specifico settore concorsuale, la commissione nazionale, relativamente al settore che ne risulti privo, è integralmente composta, secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 per l’individuazione dei commissari di cui all’articolo 6, comma 2. Al fine di assicurare il rispetto della condizione di cui all’articolo 6, comma 9, anche nell’ipotesi di cui al presente comma, si procede al sorteggio per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari, ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari. Nel caso in cui il numero dei predetti settori scientifico-disciplinari è inferiore a cinque, si procede all’integrazione del numero occorrente mediante sorteggio tra i restanti componenti della lista. Nel caso in cui il numero dei settori scientifico-disciplinari è superiore a cinque, si procede al sorteggio di un componente della lista per ciascuno di essi e, successivamente, al sorteggio di cinque commissari nell’ambito dei componenti così sorteggiati.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi